Norme di pubblica sicurezza per le attività di “Compro Oro” (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)
Le norme di pubblica sicurezza regolanti le attività dei “Compro Oro” sono espresse negli articoli 126, 127, 128 del TULPS (Testo Unico delle Legge di Pubblica Sicurezza).L’ articolo 126 e 127 prevede che per esercitare il commercio di beni preziosi usati è necessario munirsi di licenza rilasciata dal Questore.
L’articolo 128 indica chiaramente la necessità di identificazione, a mezzo documento con foto rilasciato dall’ Amministrazione dello Stato, della persona che compie l’atto di vendita di beni preziosi usati presso i “Compro Oro”.
Per maggiori dettagli potete scaricare il testo integrale del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 sul sito della Polizia di Stato.